Statuto dell'Ente Bilaterale regionale lombardo per le aziende del terziario, turismo e servizi

ART. 1 - Costituzione.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 16 prima parte del CCNL 8.11.94 per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi e successivi rinnovi e dell’art. 13 prima parte del CCNL del 6.10.1994 per i dipendenti del settore del turismo e successivi rinnovi è costituito tra le organizzazioni regionali della Confesercenti Lombarda e della Filcalms-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil l’"Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: commercio, turismo e servizi” di seguito denominato per brevità anche più semplicemente “Ente”.

Art. 2 – Natura.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico nei confronti dei soci beneficiari.

Art. 3 – Sede.
L’Ente ha sede in Milano, via Fara 30, presso la sede della “Confesercenti Regionale Lombarda”.
Potranno essere costituite a livello provinciale od interprovinciale sedi distaccate dell’Ente medesimo come oltre meglio specificato.

Art. 4 – Durata.
La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Soci.
Sono soci dell’Ente le organizzazioni regionali di cui all’art. 1 del presente Statuto. Sono soci beneficiari i lavoratori e le aziende che applicano i CCNL di cui all’art. 1 in regola con la contribuzione stabilita dagli stessi CCNL.

Art. 6 – Scopi e finalità.
1) L’Ente promuove e gestisce a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione Lombardia e gli altri Enti competenti anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno dei redditi di lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori e delle imprese;
d) provvidenze a favore dei lavoratori anche finalizzate alla stabilizzazione dell’occupazione;
e) i compiti ad esso demandati dalla contrattazione collettiva o dalle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f) gli accordi integrativi aziendali, territoriali e regionali;
g) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
h) riceve la notizia della elezione delle nomine delle rappresentanze sindacali all’atto della loro costituzione;

2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, tutelato dal titolo 11 seconda parte del CCNL, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

3) Inoltre, l’Ente provvederà a:
a) istituire banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche in sinergia con altri Enti Bilaterali del settore e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
b) monitorare il ricorso al lavoro temporaneo ed al contratto a tempo determinato;
c) attivare, in seno all’Ente della funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
d) esprimere il parere di conformità all’accordo quadro nazionale sui C.F.L. dei progetti presentati dalle Aziende del settore;
e) svolgere, attraverso apposite commissioni paritetiche bilaterali, le funzioni previste dal CCNL in materia di:
:. dal titolo VI A prima parte (contratti a tempo determinato);
:. dal titolo VI C prima parte (contratti di formazione e lavoro);
:. dal titolo X prima parte (tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori);
:. dal titolo VI seconda parte (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanale previsti dagli art. 35 bis, 35 ter e 35 quater;
:. dal titolo V seconda parte (apprendistato);
:. dal titolo V seconda parte (part-time) relativamente al lavoro ripartito e ai contratti a tempo parziale della durata di otto ore settimanali, ovvero degli eventuali accordi territoriali in materia;
:. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 legge 196/97 e del decreto ministeriale del 25 maggio 1988;
:. svolgere in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
:. svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato previste dagli artt. 17 e 18 bis prima parte;
:. svolgere le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
2) Assolvere altri compiti espressamente previsti dal CCNL o da accordi di carattere regionale e territoriale, e/o aziendale.

Art. 7 – Osservatorio del Mercato del Lavoro.
L’Ente promuove l’Osservatorio del Mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima del fabbisogno occupazionale.

Art. 8 – Finanziamento
L’Ente è finanziato dalle quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo o da accordi regionali tra le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 1.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all’Ente, unitamente a quello a carico delle Aziende, con le modalità stabilite dal regolamento di cui oltre.

Ai sensi dell’art.111, comma 4 quinquies, del dpr 22 dicembre 1986 n.917, modificato dall’art.5 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, è stabilita la in trasmissibilità della quota associativa ed è esclusa la sua rivalutabilità
Le risorse dell’Ente, saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 6, in ragione della provenienza del gettito.

Art. 9 – Organi.
Gli organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei Soci, sono:
1) l'Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Vicepresidente;
4) il Consiglio Direttivo;
5) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche ai nn. Da 2 a 5, entrambi compresi, sono elettive ed hanno la durata di tre esercizi finanziari.
Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, l’Organizzazione di cui all’art. 1 che lo ha designato, provvederà alla sua sostituzione, il sostituto avrà durata della carica pari a quella del sostituito.

Art. 10 – L’Assemblea
L'Assemblea è composta da 18 (diciotto) membri dei quali 9 (nove) designati dalla Confesercenti Regionale Lombarda e 9 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per un periodo di tre anni.
I 9 (nove) membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sono così ripartiti: 3 (tre) nominati da Filcams-Cgil Lombardia, 3 (tre) nominati da Fisascat-Cisl Lombardia, 3 (tre) nominati da Uiltucs-Uil Lombardia. E’ consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del conto di previsione e del conto consuntivo e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere.
Viene inoltre convocata ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero, nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta con l'indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.
L’avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:
a) Anche a mezzo fax almeno dieci giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno dieci giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Lombardia.
Le riunione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:
:. sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
:. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assemblari oggetto di verbalizzazione;
:. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
:. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vicepresidente.
Ove anche il Vicepresidente fosse assente o impedito, l'Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.
Su proposta del Presidente l'Assemblea designa il Segretario, che redigerà il verbale della riunione.
L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti almeno 5 (cinque) dei delegati rappresentanti la Confesercenti e almeno 5 (cinque) dei delegati rappresentanti le Organizzazioni Sindacali (totale 10 - dieci) e sia presente almeno un rappresentante per ciascuno dei soci fondatori di cui all’articolo 1.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.
Per modificare lo statuto occorrerà invece sia la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati sia la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei soci fondatori di cui all’articolo 1, ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre sia la presenza di almeno i quattro quinti dei rappresentanti degli associati, sia la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei soci fondatori di cui all’articolo 1, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
I verbali delle assemblee saranno a disposizione dei Soci i quali mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

Art. 11 – Poteri dell’Assemblea.
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
d) approvare i regolamenti interni dell’Ente;
e) deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del presente Statuto;
f) provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
g) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Ente;
h) deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci Revisori;
i) stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote annuali;
j) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
k) la facoltà di istituire sedi distaccate e uffici dell’Ente;
l) approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell’Ente viene eletto dall’ Assemblea alternativamente una volta tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, salvo diverso accordo fra le Organizzazioni di cui all’art. 1.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell’Ente, rappresenta l’Ente di fronte a terzi e sta in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vicepresidente.
Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali nonché la convocazione dell’Assemblea.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce ed esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
E’ eletto dall’Assemblea tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da 12 (dodici) membri scelti anche tra i componenti dell’Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell’Ente;
b) Il Vicepresidente dell’Ente;
c) Cinque membri indicati dalla Confesercenti Regionale Lombarda;
d) Cinque membri indicati da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali scelti anche tra i propri componenti dell’Assemblea, di cui un solo membro nominato dall’organizzazione sindacale che non ha designato il Presidente od il Vicepresidente mentre gli altri quattro membri saranno nominati dalle altre organizzazioni sindacali nel numero di due per ciascuna.

Art. 14 – Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione degli scopi e la gestione dell’Ente.
Ad esso è affidata la gestione del patrimonio.
Il Consiglio, tra l’altro:
1) sovrintende a tutte le attività dell’Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo; coordina la pianificazione e lo sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell’Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;
2) disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati;
3) provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all’art. 6;
4) predispone il Regolamento delle attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
5) provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
6) regola lo svolgimento dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni dell’Ente.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio in carica.
La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione;
a) Anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica, via fax o e-mail con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere nella sede sociale o altrove purché in Lombardia.
Le riunione del Consiglio si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica il Consiglio Direttivo e le decisioni sono valide se assunte dalla maggioranza (metà più uno) dei presenti.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente.

Art. 16 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:
1) uno di nomina della Confesercenti Regionale Lombarda;
2) uno di comune accordo nominato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali;
3) il terzo, che assume la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori è scelto di comune accordo fra le Organizzazioni di cui all’art. 1, fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
I due Sindaci Revisori supplenti saranno uno di nomina della Confesercenti Regionale Lombarda e l’altro di nomina di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali.
I Sindaci Revisori sia effettivi che supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri stabiliti dalla Legge per i Sindaci di società.
Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione di giorno, ora, luogo della riunione (anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Lombardia) e l’indicazione delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente, via fax o e-mail (con le modalità sopra previste per la convocazione dei consiglieri) con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
I Sindaci Revisori potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza voto deliberativo.

Art. 17 – Il Patrimonio dell’Ente
Le disponibilità dell’Ente sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità dell’Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge entrano a far parte del patrimonio dell’Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Terziario, il patrimonio dell’Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 6 o accantonato se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell’Ente è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto e dal Codice Civile.
I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso, in quanto è stabilito espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto nel rispetto del sopra citato art. 111 del D.P.R. 917/1986.

Art. 18 – Gestione dell’Ente
Per le spese di impianto e gestione l’Ente potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art. 17.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 19 – Sedi distaccate
Potranno essere costituite e soppresse con delibera del Consiglio Direttivo, a livello provinciale ed interprovinciale, sedi distaccate dell’Ente, che non costituiscono comunque sedi secondarie, al fine di perseguire gli scopi dell’Ente con maggiore incisività sul territorio.
Dette sedi distaccate avranno autonomia gestionale e di rappresentanza verso le istituzioni locali.
Con delibera del Consiglio Direttivo verranno nominati i rispettivi preposti a rappresentanza della sede distaccata, in numero di 2, di cui 1 nominato dalla Confesercenti Regionale Lombarda ed uno nominato tra i rappresentanti di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
I preposti dureranno in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo salvo revoca con provvedimento del Consiglio Direttivo stesso, e potranno essere rinominati.
L’amministrazione e la rappresentanza delle sedi distaccate spetteranno ai preposti suddetti con firma congiunta, i quali dovranno relazionare comunque al Consiglio Direttivo.
Gli atti di straordinaria amministrazione saranno assunti nel rispetto di quanto stabilito dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Regionale.
L’Ente devolverà alle sedi distaccate parte dei fondi raccolti secondo le indicazioni contenute nell’apposito regolamento.
I preposti dovranno predisporre entro tre mesi dal termine di ogni esercizio coincidente con l’esercizio dell’Ente, il bilancio della rispettiva sede distaccata che dovrà essere inviato alla sede dell’Ente regionale entro i successivi 15 giorni al fine di predisporre il bilancio generale di quest’ultima che tenga conto anche dei bilanci delle sedi distaccate.
Il Collegio dei Revisori ha sulle sedi distaccate gli stessi poteri di accertamento ed ispezione che ha sull’Ente regionale.

Art. 20 – Bilancio dell’Ente
Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Ente e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea dell'Ente, alle Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Art. 21 - Regolamento
Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dell’Ente.

Art. 22 - Liquidazione dell'Ente
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni di cui all'art. 1, nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi ogni attività per disposizioni di legge:
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel CCNL in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui sopra, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'Ente i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Confesercenti Regionale Lombarda e tre da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali; trascorsi 30 giorni dalla data di messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Ente.
L’ Assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
Al termine della liquidazione, l’intero patrimonio dell’Ente una volta procedutosi all’integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo tra i soci fondatori, a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, il tutto secondo quanto stabilisce l’art. 111, comma 4 quinquies lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, modificato dall’art. 5 del D.LGS 4 dicembre 1997 n.460.
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

Art. 23 - Controversie
Qualsiasi controversia inerente alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 24 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle Attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni senza scopo di lucro.
In ogni caso, per solidale, inequivocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da Aziende del terziario: commercio, turismo e servizi.

confesercenti
filcams
Fisascat
Uiltucs